Agli Specialisti ambulatoriali

 Napoli, lì 28/07/2016

 
Oggetto: Organizzazione visite domiciliari Specialisti Ambulatoriali.
 
In queste ultime settimane arrivano notizie dai Distretti di diverse AA.SS.LL. campane di controlli, sia da parte dei servizi ispettivi aziendali che dell’autorità giudiziaria, sulle attività domiciliari svolte dagli Specialisti Ambulatoriali di cui all’art. 30 vigente ACN.
Ricordo che già nel passato abbiamo inviato norme di comportamento e regolamenti riguardanti le singole Aziende. Si vuole dunque ricordare al fine di omogeneizzare l’organizzazione territoriale delle AA.SS.LL., per l’espletamento di interventi specialistici al domicilio del paziente, quanto segue.
 
Le visite domiciliari da effettuarsi durante l’orario di servizio, non devono superare il      50 % delle ore relative all’attività istituzionale che lo Specialista svolge presso il singolo Distretto, al fine di assicurare la sua presenza per almeno la metà dell’orario da dedicare alle visite ambulatoriali. Resta inteso che tale percentuale verrà modulata dal Responsabile della U.O. preposta in base all’attività ed ai tempi di attesa del singolo Specialista. 
 Nel caso in cui, per esigenze di alcuni Servizi distrettuali, l’attività domiciliare, di specifiche branche specialistiche, risulti essere prevalente rispetto a quella ambulatoriale, si attuerà una programmazione tra il Responsabile dell’U.O. e lo specifico Specialista.
Le visite effettuate durante l’orario di servizio, in alcuni servizi, non possono comunque essere superiori al 50% dell’orario svolto (ad es. se in una settimana se vengono dedicate 10 ore alle attività domiciliari esse non potranno essere superiori a 15).
 
Le visite domiciliari fuori orario di servizio, anche se non vi è un limite contrattuale al numero da poter effettuare, vanno eseguite se lo specialista, come da contratto, dà la sua disponibilità e se le ore settimanali dedicate alle visite domiciliari in orario di servizio, vengono ad essere completamente saturate e, soprattutto, se vengono specificamente richieste dall’Azienda. 
 
In ambedue i casi l’Azienda, in base all’art. 49 comma 1 dell’ACN, “provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti comunque operanti, sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da
responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione
dell’attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente
subiti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di
attività esterna ai sensi dell’art. 30“.
Pertanto ai fini medico-legali (incidenti in itinere), è necessario che lo specialista comunichi, al Direttore del Distretto o al Responsabile della U.O. preposta, la disponibilità di uno, o più giorni, settimanali, indicando la fascia oraria, antimeridiana o postmeridiana, per effettuare tali visite.
 
E’ implicito che se l’attività ambulatoriale del singolo specialista presenta tempi disponibili dovuti all’assenza di utenti prenotati e/o numero di prenotazioni insufficienti per la copertura dell’orario di attività, tali da consentire, oltre quelli programmati, uno o più accessi domiciliari in orario di servizio, sarà cura del Responsabile della U.O. preposta, in accordo con lo Specialista, l’organizzazione per l’espletamento degli stessi.   
 
A tal proposito ci pare fondamentale ricordare quanto previsto dal comma 4 dell’art. 30 e cioè che l’organizzazione delle visite domiciliari va “preventivamente programmata con lo Specialista interessato” per cui si suggerisce un protocollo operativo, accettato peraltro da numerose Aziende, di seguito esplicitato. 
 
Le richieste di “visita domiciliare” vengono ricevute dalla PUA e/o Servizio competente, che provvederà alla codifica della richiesta e relativo pagamento ticket, se dovuto. Inoltre provvederà a segnalare su apposito modulo (all.1), da allegare alla ricetta del MMG, tutte le notizie utili relative al paziente affinché la visita venga effettuata con celerità dallo Specialista del caso. Quest’ultimo, a sua volta, venuto in possesso delle richieste, comunicherà alla PUA, o Servizio competente la data dell’accesso domiciliare affinché il paziente venga contattato telefonicamente o dal personale preposto o dallo stesso specialista.
 
Per quanto riguarda l’espletamento delle visite domiciliari in linea di massima va rispettato l’ordine di arrivo delle richieste ma, anche nell’ottica che le domiciliari non rivestono mai carattere di urgenza, pur dovendo prevedere una priorità clinica, lo Specialista può accorpare le visite per zone limitrofe, per una migliore organizzazione del servizio. 
 
Al momento in cui la visita viene effettuata, lo Specialista farà firmare al paziente, o ai familiari e/o assistente, la stessa ricetta o un modulo, che verrà restituito nei giorni successivi, ma non oltre i primi giorni del mese successivo, alla PUA e/o Servizio competente, quale riscontro delle visite effettuate, specificando la tipologia di visita (intra o extra orario), eventuali prestazioni aggiuntive e i chilometri percorsi (solo se si fa uso del proprio automezzo), ai fini delle verifiche amministrative nonché dei pagamenti secondo i compensi previsti dall’art. 32 dell’ ACN vigente e dall’Accordo Integrativo Regionale.
 
Le visite domiciliari sia in orario sia al di fuori dell’orario di servizio vanno annotate su apposito registro distrettuale e, a fine mese, il personale amministrativo dedicato curerà l’effettuazione del riepilogo dettagliato delle visite effettuate, con l’indicazione della tipologia delle stesse (intra o extra orario), l’impegno orario (in minuti) ed i km (se si fa uso del proprio automezzo) da trasmettere al Servizio GRU che provvederà al pagamento, così come previsto dal già citato art. 30 dell’ACN vigente.
 
Va inoltre precisato che, per le visite domiciliari in orario di servizio, lo Specialista registrerà l’uscita con il badge digitando il codice per “uscita di servizio” nel momento in cui si allontana dalla sede per l’attività domiciliare, senza bisogno di farvi rientro se le visite sono in numero sufficiente a coprire l’orario residuo (sempre con il rapporto 1 visita/ora); in caso contrario lo Specialista dovrà rientrare nella sede di lavoro, registrando con il badge il rientro, ed espletare la sua attività ambulatoriale sino al termine  del suo orario di servizio, come da contratto individuale.
 
Per l’organizzazione su esplicitata le visite domiciliari non dovranno essere registrate al CUP al momento della loro consegna ma solo successivamente (back-office), affinché tali prestazioni vengano inviate al MEF.
 
Sperando di avervi fatto cosa gradita vi auguriamo una attenta e produttiva attività professionale.
 
 
 
IL SEGRETARIO REGIONALE           IL SEGRETARIO PROVINCIALE
          (Dott. F. Buoninconti)                              (Dott. G. Peperoni)
 

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