Comunicazioni Fiscali

“PILLOLE FISCALI
Francesco Paolo Cirillo

Finalmente il Governo riscontra misure afferenti “la riduzione del peso della burocrazia che grava su  imprese et più in generale sui contribuenti” nel Decreto approvato ora ora denominato “semplificazioni fiscali”.
Focalizziamo l’attenzione su alcuni punti che riguardano la sfera di competenza del Professionista Medico e cioè:
1.    Proroga dei termini per i versamenti;
2.    Verifiche in studio professionale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza;
3.    Sospensione riscossione tributi;
4.    Riscossione contributi previdenziali;
5.    Rimborsi.

1.    Per la proroga dei termini dei versamenti è stato acclarato che per quanto concerne i versamenti dei tributi stessi et i successivi adempimenti, qualora dovessero essere in scadenza di sabato o giorno festivo dovranno essere rinviati al primo giorno lavorativo utile e successivo.

2.    Altra situazione degna di nota afferisce ai termini per le verifiche rese dall’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, o dalla Guardia di Finanza a lavoratori autonomi; in questo caso la durata della verifica fiscale presso il Professionista non può essere superiore a quindici giorni.
Nel caso di indagini più che mai complesse e laboriose il termine originario può essere oggetto di una proroga di altri e non oltre quindi giorni. Chiaramente la proroga deve essere motivata, circostanziata e disposta dal dirigente di ufficio o dal militare, gerarchicamente superiore, nel caso in cui i locali siamo destinati  esclusivamente all’attività professionale. Ma qualora i locali, oggetto della verifica, siano adibiti ad uso promiscuo cioè abitazione e studio professionale, la richiesta di accesso deve essere firmata direttamente dal Procuratore della Repubblica. Un’altra novità contenuta nel Decreto è che nel caso che la verifica venga espletata dal nucleo della Guardia di Finanza, l’accesso, da parte di questi verificatori, deve essere, obbligatoriamente eseguito in borghese e non più in divisa.

3.    Si ritiene che l’istituto della sospensione per la riscossione dei tributi, afferente “le semplificazioni fiscali”, produrrà grandi effetti poiché questo Decreto contempla che quando il contribuente predisponga istanza di sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato, in quanto giova ricordare che nel momento in cui si riceve notifica di una cartella esattoriale da parte di “Equitalia Polis s.p.a.”, al contribuente gli si prospetta una scelta: oblare cioè pagare l’importo a margine di cartella esattoriale? Oppure predisporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale? Qualora opti per la seconda ipotesi, e cioè il provvedimento di sospensione o di sgravio totale della cartella notifica, da parte dell’Equitalia Polis s.p.a., possa andare oltre il termine stabilito dalla vigente normativa. Ma ora, con l’attuazione di questo nuovo Decreto, qualora il contribuente faccia richiesta di istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, afferente imposte dirette (IRPEF, IRAP …….), indirette (IVA……) l’Agenzia delle Entrate non potrà procedere ad esecuzione forzata, attraverso l’Equitalia Polis s.p.a., per un periodo pari a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza di sospensione e fino alla data di emanazione del provvedimento stesso da parte della Commissione Tributaria che emetterà la sentenza.
In questo caso il contribuente, qualora riceva la sospensione del pagamento, non dovrà sborsare in acconto nessuna cifra, e in caso di riscontro positivo, ovviamente della sentenza, non dovrà pagare l’importo che è stato notificato a mezzo della cartella stessa.

4.    Nel caso in cui vi siano delle richieste di contributi previdenziali, la competenza ritorna dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’Ente impositore – INPS.

5.    In tema di rimborsi, la semplificazione, afferisce a quelli relativi ai crediti d’imposta che derivano dalla dichiarazione sia delle imposte sui redditi, che delle imposte IRAP. L’articolo 2 del DPR 322/98 ha avuto una integrazione e cioè il contribuente ha la possibilità di spedire una dichiarazione integrativa per poter utilizzare in compensazione il credito. Il tutto dovrà essere fatto entro centoventi giorni dal termine ordinario dell’integrativa; ovviamente questa dichiarazione produrrà favorevole effetto solo se sarà già stato erogato il rimborso, sia pure in parte sugli stessi modelli già utilizzati per la prima dichiarazione.
Altro punto fondamentale che si rileva dal Decreto afferente “semplificazioni fiscali” è la procedura in rivisitata della rateazione delle somme iscritte a ruolo da parte dell’Equitalia Polis s.p.a.
Non vi è più limite per richiedere la rateizzazione, potrà essere fatta per qualsiasi sia la somma oggetto di rateizzo, e degno di nota, si può richiedere anche per redditi soggetti a tassazione separata (parliamo di arretrati dovuti per convenzione)

Alla luce di quanto esposto, sia pure in maniera succinta, si ritiene più che mai positiva le semplificazione che afferiscono al cosiddetto “Decreto di Sviluppo” in mera attuazione delle linee guida già riscontrate dal Ministro Tremonti, nel documento di Economia e Finanza 2011, approvato dal Governo il 13/04/2011.


Napoli, lì 06/06/2011”

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